PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di ridurre e affrontare le situazioni di disagio abitativo presenti sull'intero territorio nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle grandi proprietà immobiliari, come definite dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2003, è fatto obbligo di definire con le organizzazioni sindacali degli inquilini i canoni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, da applicare per il rinnovo di contratti di locazione scaduti o in scadenza con conduttori per i quali alla medesima data sia stata inviata formale disdetta del contratto per finita locazione o siano stati avviati gli atti per la convalida di provvedimenti di sfratto o sia stata convalidata la sentenza per finita locazione ovvero che abbiano procedure di rilascio in esecuzione.